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Tasi - Tassa Servizi Indivisibili

Descrizione

Tasi - Tassa Servizi Indivisibili

A decorrere dall’anno 2020 la TASI – Tributo sui Servizi Indivisibili, istituita dal 01/01/2014, è stata abolita.

Il contribuente può accedere alla funzione messa a disposizione per il conteggio di quanto dovuto per le annualità antecedenti il 2020 e per la stampa del relativo modello F24 di pagamento,  oppure allo sportello telematico Linkmate.

Approfondimenti

Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è stato istituito dalla Legge n. 147/2013 per partecipare al finanziamento dei servizi erogati dai Comuni alla propria comunità (servizi di pubblica sicurezza e vigilanza, di gestione e manutenzione del patrimonio comunale, delle strade, del verde pubblico, della pubblica illuminazione, servizi di protezione civile e di anagrafe).

Dal 2016, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), non è più dovuta la TASI sull’immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze.

In particolare, non sono più soggetti a TASI:
a) gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
c) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso
d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
e) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008
f) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:
g) l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo n. 139/20000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Di seguito, si elencano le uniche tipologie di immobili soggette alla TASI e le relative aliquote:

Timpologie immobile
1. Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Aliquota 2,5‰

Tipologie immobili
2. fabbricati Rurali e/o Strumentali all’attività agricola


Aliquota1,0‰

La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU (art. 13 Decreto Legislativo n. 201/2011 convertito con mod. dalla Legge n. 214/2011): rendita dell’immobile, rivalutata del 5%, per i moltiplicatori previsti per l’IMU.

Di seguito si riporta l’elenco dei moltiplicatori IMU da utilizzare per il calcolo della base imponibile TASI:

Categoria catastale                 Moltiplicatore
A (eccetto A/10)                       160
A/10                                         80
B                                              140
C/1                                           55
C/2 – C/6 – C/7                        160
C/3 – C/4 – C/5                        140
D (eccetto D/5)                         65
D/5                                            80

Nel rispetto del principio di responsabilità solidale, previsto dall’art. 1 comma 671 Legge n. 147/2013, nel caso di pluralità di possessori, il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo. Pertanto, l’imposta è calcolata proporzionalmente alla quota di possesso.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. Il tributo dev’essere calcolato conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell’immobile si siano protratti per più di 15 giorni; ad esempio, se un fabbricato è acquistato il giorno 14 del mese, quest’ultimo dovrà conteggiarsi per intero al fine di determinare il numero complessivo dei mesi su cui applicare l’imposta. Se, invece, è acquistato il giorno 18, il mese di acquisto non dovrà conteggiarsi.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con le modalità ed alle scadenze sotto riportate (co. 688, art. 1, Legge 27/12/2013, n. 147):

Prima rata: in misura pari al 50% del tributo calcolato sul valore imponibile degli immobili soggetti al tributo applicando le aliquote dell’anno precedente.
La rata deve essere versata entro il 16 giugno di ciascun anno di imposta.

Seconda rata: da determinarsi a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, calcolata con le aliquote definitive stabilite dal Comune per l’anno precedente, con conguaglio sulla prima rata. Il versamento deve essere eseguito entro il 16 dicembre del medesimo anno.

Il contribuente calcola quanto dovuto e versa il tributo con le seguenti modalità:
Modello F24.
Per il versamento dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo stabiliti dall’Agenzia delle
Entrate con Risoluzione n. 46/E del 24/04/2014 – Codice Comune D643, sezione IMU e altri tributi locali:
Codice 3961 – TASI per altri fabbricati.

Importi minimi
L’importo minimo al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad eseguire il versamento dell’imposta è pari ad € 10,00. Esso si riferisce all’imposta complessiva dovuta per l’intero anno solare. 

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU (co. 687, art. 1, L.egge 27/12/2013, n. 147).
Si ritiene opportuno non predisporre apposito modello ed istruzioni TASI in quanto l’aggiornamento della relativa banca dati sarà effettuato sulla scorta delle dichiarazioni IMU, da prodursi entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione da dichiarare, atteso il nesso tra i dati rilevanti ai fini TASI e quelli rilevanti ai fini IMU.

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